Sentenza n. 99 del 1970
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SENTENZA N. 99

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1304 del codice della navigazione e degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 (norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1968 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Di Carlo Renato e la Società italiana radio marittima (SIRM), iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 28 dicembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Di Carlo Renato e della SIRM;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Benedetto Bussi per il Di Carlo, e l'avv. Filippo Biamonti, per la SIRM.

 

Ritenuto in fatto

 

Renato Di Carlo, con citazione 11 aprile 1962, premesso di aver prestato servizio come ufficiale marconista alle dipendenze della Società Italiana Radio Marittima (SIRM) dal 1927 al 1962, conveniva in giudizio la società davanti al tribunale di Roma per il pagamento delle differenze di liquidazione che assumeva gli fossero dovute. In merito alla indennità di anzianità fondava la domanda sulla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, contenente norme relative alla detta indennità spettante agli impiegati privati.

La SIRM, costituitasi in giudizio, eccepiva sul punto che le indennità di anzianità e di preavviso erano state legittimamente computate in aderenza al contratto collettivo nazionale 29 ottobre 1959, non essendo nella specie applicabile la detta legge n. 1561 del 1960 (modificativa dell'art. 10 della legge sull'impiego privato del 1924), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1304 del codice della navigazione e dell'art. 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337.

Il tribunale respingeva la domanda e, in seguito al gravame proposto dal Di Carlo, la Corte di appello di Roma, sez. mag. lav., ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti avesse la natura di contratto di arruolamento e non di impiego privato, e che pertanto non fosse ad esso applicabile la legge n. 1561 del 1960, rigettava l'appello.

Il Di Carlo ricorreva in Cassazione, deducendo tra l'altro l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legge 6 febbraio 1936, n. 337, e dell'art. 1304 del codice della navigazione, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 39 della Costituzione.

La Corte di cassazione, con ordinanza 3 maggio 1968, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione solo in riferimento all'art. 39 della Costituzione, osservando che gli artt. 1 e 2 D.L. n. 337 del 1936, sia che il contenuto di essi venga riferito ai contratti collettivi corporativi o a quelli post - corporativi, "verrebbero ad escludere la potestà del legislatore di regolare la materia delle indennità di anzianità spettanti ai prestatori d'opera nel contratto di arruolamento, con ciò affermandosi la esistenza di una riserva normativa o contrattuale in favore dei sindacati, che non può ritenersi contenuta nell'art. 39 della Costituzione".

Si é costituito nel presente giudizio il Di Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Bussi, con deduzioni depositate l'11 gennaio 1969. Anche in esse si sostiene che gli artt. 1304 del codice della navigazione e 1 e 2 del predetto D.L., escludendo il potere del legislatore di regolare uno degli aspetti fondamentali, dal punto di vista sociale ed economico, del rapporto di lavoro del personale arruolato, creano una riserva normativa e contrattuale a favore dei sindacati, in contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Si é anche costituita la SIRM, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico e Filippo Biamonti, con deduzioni depositate il 14 gennaio 1969. Ivi si afferma che le disposizioni impugnate hanno perseguito unicamente la finalità di svincolare i rapporti di lavoro marittimo dalla legge sull'impiego privato, per riconoscere alle categorie di lavoratori interessate un trattamento speciale, dettato dalla peculiarità del rapporto. Le dette disposizioni non hanno però costituito una riserva di regolamento collettivo, non precludendo al legislatore la emanazione di successive norme inderogabili, modificative della attuale disciplina; ma tale eventualità non si é verificata con la legge n. 1561 del 1960, che prevede in modo esplicito una modifica soltanto della legge sull'impiego privato.

Le difese di entrambe le parti hanno successivamente presentato memorie illustrative. In quella della SIRM si osserva tra l'altro che la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata anche rispetto agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in riferimento ai quali era stata pure prospettata dalla difesa del Di Carlo.

Nella discussione orale sono stati sviluppati gli argomenti rispettivamente dedotti.

 

Considerato in diritto

 

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1304 del codice della navigazione e degli artt. 1 e 2 del decreto legge 6 febbraio 1936, n. 337, é stata proposta, dall'ordinanza di rimessione a questa Corte, con riferimento all'art. 39 della Costituzione e in tali termini va decisa.

Ritiene la Corte che nelle norme impugnate non possa ravvisarsi una riserva normativa a favore della contrattazione collettiva.

L'art. 1 del predetto decreto legge, richiamato nell'art. 1304 del codice della navigazione, si limita a escludere l'applicabilità della legge sull'impiego privato al contratto di lavoro marittimo. Ma l'aver sottratto tale rapporto, in considerazione dei suoi peculiari caratteri, alla sfera di applicazione di detta legge non implica, ovviamente, rinuncia del legislatore a regolare la materia, e non costituisce pertanto impedimento a una disciplina legislativa di esso, che é stata compresa, successivamente al decreto del 1936, nello stesso codice della navigazione.

Un simile impedimento non risulta neanche, per quanto riguarda l'indennità di anzianità e il preavviso di licenziamento, dal collegamento dell'art. 1 con l'art. 2 del D.L. n. 337 del 1936. La disposizione contenuta in quest'ultimo articolo rimanda ai contratti collettivi la determinazione della misura dell'indennità e del termine di preavviso, nonché delle relative norme e modalità. Con tale richiamo il legislatore non ha attribuito agli organi della contrattazione collettiva (sindacati) un potere normativo sottratto a ogni proprio successivo intervento. Il riferimento alla contrattazione collettiva, che dovrà sempre operare nei limiti delle norme di legge relative ai predetti istituti (v. artt. 351 - 362 cod. nav.) non costituisce pertanto una riserva normativa a favore dei sindacati, allo stesso modo che non costituisce riserva il riferimento ai contratti collettivi di cui agli artt. 2118 e 2120 del codice civile.

Nel caso in esame, il legislatore, col richiamo alla disciplina collettiva, come col richiamo, contenuto nello stesso art. 2, ai regolamenti organici delle società sovvenzionate e ai contratti soggetti ad approvazione ministeriale, non si é spogliato del potere di disciplinare direttamente la materia; né dall'aver escluso l'applicabilità al rapporto della legge sull'impiego privato derivava alcun limite all'intervento dello stesso legislatore, il quale avrebbe sempre potuto disporre, secondo le sue discrezionali valutazioni, un adeguamento dell'indennità di anzianità alla misura stabilita con le modifiche apportate alla legge sull'impiego privato con la successiva legge 18 dicembre 1960, n. 1561, per se stessa non applicabile al rapporto di lavoro marittimo.

In fatto un adeguamento é avvenuto con successivi contratti collettivi. Se, nel caso di specie, di tale adeguamento non possa giovarsi il lavoratore é questione non rapportabile al denunziato vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 39 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 (Norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato) e dell'art. 1304 del codice della navigazione, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1970.